AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 marzo 1993, n. 56, 14
maggio  1993,  n.  141, 13 luglio 1993, n. 223, 10 settembre 1993, n.
354, e 12 novembre 1993, n. 450".  I DD.LL. n. 56/1993, n.  141/1993,
n.  223/1993,  n.  354/1993  e n.   450/1993, di contenuto pressoche'
analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in  legge  per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale - n.  108 dell'11 maggio 1993, n. 163 del 14 luglio 1993, n.
215  del 13 settembre 1993, n. 267 del 13 novembre 1993 e n. 8 del 12
gennaio 1994).
   Vedi anche il D.L. 11 gennaio 1994, n.  16,  recante  disposizioni
urgenti  relative  allo  svolgimento  della  missione  umanitaria  in
Somalia e in Mozambico.
                               Art. 1.
(( 1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico e'         ))
(( attribuito, sino al rientro in territorio o acque territoriali  ))
(( italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994   ))
(( dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico, il      ))
(( trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio     ))
(( 1961, n. 642 (a), prendendo a base la diaria spettante al       ))
(( personale in Somalia. A tal fine l'indennita' speciale di cui   ))
(( all'articolo 3 della citata legge n. 642 del 1961 (a) viene     ))
(( fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo     ))
(( servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo          ))
(( personale e' altresi' attribuito il trattamento assicurativo di ))
(( cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301 (b),                      ))
(( ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento ))
(( economico del grado di sergente maggiore e gradi                ))
(( corrispondenti.                                                 ))
(( 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' corrisposto    ))
(( per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta         ))
(( straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del  ))
(( rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone        ))
(( fisiche o giuridiche all'uopo delegate.                         ))
(( 3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a    ))
(( prestare servizio perche' in stato di cattivita' o disperso,    ))
(( continua ad essere attribuito il trattamento economico ed       ))
(( assicurativo di cui al comma 1, nonche' lo stipendio e gli      ))
(( altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo        ))
(( trascorso in stato di cattivita' o di dispersione e' computato  ))
(( per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina  ))
(( detrazioni di anzianita'.                                       ))
(( 4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa ))
(( di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al ))
(( medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno    ))
(( 1981, n. 308 (c).       In caso di invalidita' dello stesso     ))
(( personale per la medesima causa, si applicano le norme in       ))
(( materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo      ))
(( unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti  ))
(( civili e militari dello Stato, approvato con decreto del        ))
(( Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (d).      ))
((    Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di         ))
(( invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma ))
(( 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo       ))
(( privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge ))
(( 3 giugno 1981, n. 308 (c),       e dal regio decreto-legge 15   ))
(( luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n.  ))
(( 1835, e successive modificazioni ed integrazioni (e),       nei ))
(( limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.                      ))
(( 5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice      ))
(( penale militare di pace (f).                                    ))
 
             (a)   Gli  articoli  1  e  3  della  legge  n.  642/1961
          (Trattamento economico del personale  dell'Esercito,  della
          Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero
          presso  delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso
          enti, comandi od organismi internazionali) cosi' recitano:
             "Art. 1. - Il personale  militare  dell'Esercito,  della
          Marina  e  dell'Aeronautica  destinato  isolatamente presso
          delegazioni o rappresentanze militari  all'estero,  per  un
          periodo superiore a sei mesi, percepisce:
               a)  lo  stipendio  o  la  paga  e  gli altri assegni a
          carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;
               b) un assegno di lungo servizio all'estero  in  misura
          mensile  ragguagliata  a  30  diarie  intere come stabilito
          dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
               c) le indennita' che possono spettare ai  sensi  delle
          disposizioni contenute negli articoli che seguono.
             Le  disposizioni  che precedono si applicano altresi' in
          caso di destinazione all'estero  presso  enti,  comandi  od
          organismi  internazionali  dai  quali non siano corrisposti
          stipendi o  paghe.    Eventuali  particolari  indennita'  o
          contributi  alle spese connesse alla missione, direttamente
          corrisposti  ai  singoli  dai  predetti  enti,  comandi  od
          organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo
          comma".
             "Art.  3.  -  Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
          attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio  all'estero
          non  sia  ritenuto  sufficiente  in relazione a particolari
          condizioni  di  servizio,  una   indennita'   speciale   da
          stabilirsi   nella  stessa  valuta  dell'assegno  di  lungo
          servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
          della legge 26 marzo 1958, n. 361  (abrogata  dall'art.  18
          della legge 27 dicembre 1973, n. 838, n.d.r. )".
             (b)  La  legge  n.  301/1992  reca  norme  a  tutela del
          personale militare in servizio per conto dell'ONU  in  zone
          di intervento.
             (c)  L'art.  3  della legge n. 308/1981, recante norme a
          tutela  del  personale  militare  in  servizio  per   conto
          dell'ONU in zone di intervento, e' cosi' formulato:
             "Art.  3.  -  La pensione spettante in base alle vigenti
          disposizioni alle vedove e agli orfani  degli  ufficiali  e
          dei  sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia
          e del Corpo  forestale  dello  Stato,  caduti  vittime  del
          dovere  in  servizio  di  ordine pubblico o di vigilanza ad
          infrastrutture civili e militari, ovvero in  operazioni  di
          soccorso,  e'  stabilita  in  misura  pari  al  trattamento
          complessivo di attivita' percepito dal congiunto  all'epoca
          del  decesso  o, qualora piu' favorevole, in misura pari al
          trattamento   complessivo   di    attivita'    del    grado
          immediatamente  superiore  a quello rivestito dal congiunto
          all'epoca  del  decesso,  ivi   compresi   gli   emolumenti
          pensionabili,  con  esclusione  delle  quote di aggiunta di
          famiglia e dell'indennita' integrativa  speciale  che  sono
          corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
             Per  le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle
          Forze armate, dei Corpi di polizia e  del  Corpo  forestale
          dello  Stato,  caduti  vittime  del  dovere  in servizio di
          ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture  civili  e
          militari,  ovvero  in  operazioni  di soccorso, la pensione
          privilegiata ordinaria, spettante secondo  le  disposizioni
          vigenti,   e'  liquidata  sulla  base  della  misura  delle
          pensioni privilegiate di cui alla tabella  B  annessa  alla
          legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.
             E'  fatto  salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge
          24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni,  e,  se
          piu'  favorevole,  quanto  previsto  dalla legge 17 ottobre
          1967,  n.  974.  Ai  titolari  di  pensione,  ai  sensi  di
          quest'ultima  legge,  va attribuito, se piu' favorevole, il
          trattamento previsto dalla presente legge.
             La pensione spettante, in mancanza della vedova o  degli
          orfani,  ai genitori e collaterali dei militari indicati ai
          commi precedenti e'  liquidata  applicando  le  percentuali
          previste  dalle norme in vigore sul trattamento complessivo
          di cui ai commi stessi.
             Il  trattamento  speciale di pensione di cui al presente
          articolo sara' riliquidato  in  relazione  alle  variazioni
          della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti
          economici  attribuiti  ai militari in attivita' di servizio
          di  grado  corrispondente  a  quello  posto  a   base   del
          trattamento pensionistico".
             (d)  Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle
          norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
          militari dello Stato.
             (e) Il R.D.L. n. 1345/1926 reca norme sulla  concessione
          di  un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi
          inabili in seguito ad incidenti di  volo,  e,  in  caso  di
          morte, alle loro famiglie.
             (f) Il codice penale militare di pace e' stato approvato
          con R.D.  20 febbraio 1941, n. 303.