AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 marzo 1993, n. 56, 14 maggio 1993, n. 141, 13 luglio 1993, n. 223, 10 settembre 1993, n. 354, e 12 novembre 1993, n. 450". I DD.LL. n. 56/1993, n. 141/1993, n. 223/1993, n. 354/1993 e n. 450/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1993, n. 163 del 14 luglio 1993, n. 215 del 13 settembre 1993, n. 267 del 13 novembre 1993 e n. 8 del 12 gennaio 1994). Vedi anche il D.L. 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico. Art. 1. (( 1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico e' )) (( attribuito, sino al rientro in territorio o acque territoriali )) (( italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 )) (( dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico, il )) (( trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio )) (( 1961, n. 642 (a), prendendo a base la diaria spettante al )) (( personale in Somalia. A tal fine l'indennita' speciale di cui )) (( all'articolo 3 della citata legge n. 642 del 1961 (a) viene )) (( fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo )) (( servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo )) (( personale e' altresi' attribuito il trattamento assicurativo di )) (( cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301 (b), )) (( ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento )) (( economico del grado di sergente maggiore e gradi )) (( corrispondenti. )) (( 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' corrisposto )) (( per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta )) (( straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del )) (( rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone )) (( fisiche o giuridiche all'uopo delegate. )) (( 3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a )) (( prestare servizio perche' in stato di cattivita' o disperso, )) (( continua ad essere attribuito il trattamento economico ed )) (( assicurativo di cui al comma 1, nonche' lo stipendio e gli )) (( altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo )) (( trascorso in stato di cattivita' o di dispersione e' computato )) (( per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina )) (( detrazioni di anzianita'. )) (( 4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa )) (( di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al )) (( medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno )) (( 1981, n. 308 (c). In caso di invalidita' dello stesso )) (( personale per la medesima causa, si applicano le norme in )) (( materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo )) (( unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti )) (( civili e militari dello Stato, approvato con decreto del )) (( Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (d). )) (( Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di )) (( invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma )) (( 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo )) (( privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge )) (( 3 giugno 1981, n. 308 (c), e dal regio decreto-legge 15 )) (( luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. )) (( 1835, e successive modificazioni ed integrazioni (e), nei )) (( limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. )) (( 5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice )) (( penale militare di pace (f). ))
(a) Gli articoli 1 e 3 della legge n. 642/1961 (Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali) cosi' recitano: "Art. 1. - Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso delegazioni o rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a sei mesi, percepisce: a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; c) le indennita' che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono. Le disposizioni che precedono si applicano altresi' in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennita' o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma". "Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennita' speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361 (abrogata dall'art. 18 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, n.d.r. )". (b) La legge n. 301/1992 reca norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento. (c) L'art. 3 della legge n. 308/1981, recante norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento, e' cosi' formulato: "Art. 3. - La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita' percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora piu' favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attivita' del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, e' liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se piu' favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se piu' favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge. La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sara' riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attivita' di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico". (d) Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (e) Il R.D.L. n. 1345/1926 reca norme sulla concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie. (f) Il codice penale militare di pace e' stato approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303.